STATUTO
CIRCOLO RICREATIVO UNIVERSITARIO ANCONA
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
CRUA - APS
Art. 1 - Denominazione e sede
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È costituita l’Associazione di promozione sociale “CIRCOLO RICREATIVO UNIVERSITARIO ANCONA” dell’Università Politecnica delle Marche, in breve “C.R.U.A. - Associazione di Promozione Sociale” o “CRUA APS” di seguito denominata “Associazione”.
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L’associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. n. 117/2017. L’Associazione è apolitica, aconfessionale, opera senza limiti di durata.
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L’associazione ha sede legale in Ancona. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune può essere deliberato dal Consiglio direttivo, non comporta modifica statutaria e deve essere successivamente comunicato agli uffici competenti.
Art. 2 - Finalità
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L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore dei propri associati dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
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Il Circolo è una associazione permanente di vita associativa del personale universitario e di tutti i cittadini italiani e stranieri che ne condividono gli scopi sociali. Essa assume la veste giuridica di Associazione senza finalità di lucro, avente finalità culturale, ricreativa e sociale e sportiva, con esplicito riferimento ai contenuti del d.lgs. n. 117/2017 e dello Statuto dell’Università Politecnica delle Marche.
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L’Associazione, ai fini del comma 1, persegue finalità culturali tese a coinvolgere i propri soci in attività finalizzate alla difesa ed alla valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e naturalistico ed alla la tutela e valorizzazione delle tradizioni artigianali, folcloristiche e gastronomiche locali, la promozione di incontri, manifestazioni, spettacoli, gite, escursioni e vacanze.
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Intende, altresì, promuovere iniziative atte a favorire occasioni di svago e di riposo in favore dei propri associati, anche attraverso la realizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ed amatoriali nonché attività ginnico-motorie comunque finalizzate alla salute del corpo, ed al suo armonico sviluppo;
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Infine, intende porre in essere attività di carattere sociale tese all’aiuto dei propri associati ove si presentassero bisogni e necessità personali e familiari
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Nel perseguimento delle finalità di cui ai precedenti commi l’Associazione potrà operare in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche o con altri enti pubblici o privati. In particolare, potrà favorire scambi e rapporti culturali e ricreativi fra appartenenti ad altri circoli con particolare riferimento a quelli universitari o del settore della ricerca e dell’istruzione superiore, sia a livello nazionale che internazionale.
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Per il conseguimento delle finalità indicate, l’associazione aderire ad Associazioni o Enti nazionali che possano favorire il conseguimento dei fini sociali.
Art. 3 - Attività di interesse generale
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L’associazione, nel perseguire le finalità di cui al precedente articolo, intende svolgere in via principale le attività di interesse generale di cui al c. 1, art. 5 del D.Lgs. 117/2017, alle lettere:
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organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
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organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
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beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
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promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
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promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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Per il perseguimento delle finalità e lo svolgimento delle attività di interesse generale indicate l’Associazione intende porre in essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:
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organizzare attività culturali, ricreative, corali e musicali, di intrattenimento quali feste per bambini, corsi di cucina, di cucito, di lavoro a maglia, di scacchi, di fotografia, di gioco delle carte, etc.;
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promozione di iniziative di acquisto solidale;
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visite culturali in territorio regionale, nazionale e internazionale;
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organizzazione viaggi turistici su tutto il territorio nazionale e internazionale, turismo religioso e turismo termale;
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partecipazione ad eventi, concerti e spettacoli;
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eventi e attività sportive in ambito dilettantistico quali corsi di dragon boat, tennis, bocce & bowling, calcio, pallavolo, tiro a volo, pesca sportiva, partecipazione alle manifestazioni cittadine, attività di escursionismo etc.;
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partecipazione ad attività e manifestazioni nazionali organizzate nel contesto delle finalità istituzionali;
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ogni altra attività che sia in linea con le specifiche attività di interesse generale individuate al precedente comma.
Art 4 - Attività diverse
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L’associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell’art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
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Spetta al Consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio delle attività di cui al precedente comma.
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L’Associazione potrà, altresì, compiere tutte quelle operazioni che hanno attinenza con gli scopi istituzionali o che sono ritenute utili per la realizzazione dei medesimi, inclusa l’affiliazione ad associazioni di secondo livello (intese quali organizzazioni che associano enti del Terzo settore), sempre nel rispetto delle disposizioni di legge che ne regolano la sua attività.
Art 5 – Attività di raccolta fondi
1. L’Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico ed ogni altra attività di raccolta fondi nei limiti e secondo le previsioni di legge applicabili.
Art 6 - Associati
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Possono aderire all’Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.
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L’Associazione può prevedere anche l’ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
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Gli associati hanno tutti uguali diritti e doveri e non ammesse limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
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Fermo restando quanto previsto al comma precedente, gli associati sono suddivisi in ordinari, sostenitori e onorari.
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Sono associati ordinari i dipendenti in servizio e i dipendenti in quiescenza dell’Università Politecnica delle Marche e tutti i cittadini che intendono sostenere gli scopi del presente statuto e che ne facciano richiesta e manifestino l’adesione con il versamento annuale della quota sociale “ordinaria”.
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Sono associati sostenitori i dipendenti in servizio e i dipendenti in quiescenza dell’Università Politecnica delle Marche e tutti i cittadini che intendono sostenere gli scopi del presente statuto e che ne facciano richiesta e manifestino tale adesione con il versamento annuale della quota sociale “sostenitore”.
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Il Consiglio Direttivo del Circolo ha la facoltà di assegnare la qualifica di associato onorario a quanti abbiano contribuito a promuovere, sostenere ed onorare l’Associazione. Il conferimento della qualifica di associato onorario viene effettuato con apposita delibera del Consiglio direttivo che ne indica anche le motivazioni.
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Nella domanda di adesione, oltre ai necessari dati del richiedente, deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
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Gli associati che presentano domanda di iscrizione, una volta ammessi ottengono il rilascio della tessera sociale, o identificativo univoco del numero di tessera sociale anche virtuale, necessaria anche ad usufruire dei servizi dell’Associazione.
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Il Consiglio Direttivo si pronuncia sulla richiesta di adesione entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della stessa. Nel caso in cui la richiesta di adesione sia rigettata, l’aspirante associato ha 60 (sessanta) giorni per chiedere che si pronunci sulla richiesta l’Assemblea, in occasione della prima convocazione utile. Il Consiglio, con propria delibera, può affidare ad uno o più consiglieri il compito di verificare ed accettare le richieste di adesione pervenute, secondo le modalità specificate nel precedente paragrafo.
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Ciascun associato ha diritto di voto, senza alcun regime preferenziale in ragione della categoria di associato. Nel caso di associato minorenne, il diritto di voto è attributo agli esercenti la responsabilità genitoriale sul minore.
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È, altresì, esclusa qualsiasi forma di partecipazione temporanea alla vita
dell’Associazione.
Art 7 – Diritti e doveri degli associati
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L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
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Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai
diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.
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Fatto salvo quanto previsto al co. 5 dell’art. 6, gli associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali quote e contributi non hanno carattere patrimoniale.
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La quota sociale è annuale, non è trasferibile e non è restituibile in caso di recesso, di perdita della qualità di associato, di decesso o di scioglimento, se trattasi di ente, e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente.
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Ciascun associato ha diritto:
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di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente e di presentare la propria candidatura per l’elezione agli organi sociali;
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godere del pieno elettorato attivo e passivo;
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di essere informato sulle attività dell’Associazione e controllarne
l’andamento;
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di partecipare alle attività promosse dall’associazione;
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di conoscere l’ordine del giorno delle Assemblee;
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di esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;
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di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento, fermo restando l’obbligo di assolvere a specifici impegni assunti, ove non sia esentato dagli stessi dall’organo direttivo;
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di frequentare la sede sociale e tutti gli altri luoghi dove vengono esercitate le attività dell’Associazione;
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ogni altro diritto previsto nel presente statuto o correlato alla qualifica di associato.
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Possono altresì partecipare alle attività dell’Associazione gli associati di associazioni e/o di federazioni di II° livello a cui la stessa Associazione aderisce e che abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con la stessa.
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Salvo che per i soggetti di cui al comma precedente tutti coloro che frequentano la sede sociale e che fruiscono dei servizi associativi devono essere regolarmente iscritti all’associazione, secondo le modalità previste nel presente statuto.
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Ciascun associato ha il dovere di:
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rispettare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e, quanto
deliberato dagli organi sociali;
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attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
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versare la quota associativa secondo l’importo e scadenza stabilite dal Consiglio direttivo.
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tenere un contegno decoroso all’interno delle strutture dell’associazione
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non arrecare danni morali o materiali all’Associazione.
Art 8 – Cessazione del rapporto associativo
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La qualità di associato si perde in caso di recesso, decesso o estinzione dell’ente,
ed esclusione.
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L’associato può in ogni momento recedere senza oneri dall’Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio direttivo, ma permangono in capo all’associato specifiche obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’Associazione.
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Il rapporto associativo viene automaticamente a cessare nel caso di decesso o nel caso in cui, per qualsiasi causa, l’ente associato si estingua.
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L’associato può, inoltre, essere escluso:
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quando non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni degli organi sociali;
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quando in qualunque modo arrechi danni morali e materiali
all’Associazione.
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L’esclusione dell’associato è deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio direttivo. La delibera che dispone l’esclusione deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha 60 (sessanta) giorni per chiedere che si pronunci l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
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L’Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, in contraddittorio, gli
argomenti portati a sua difesa dall’interessato.
Art 9 – Attività di volontariato e assicurazione
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L’Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
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Fermo restando quanto previsto dal successivo co. 6, l’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività tese al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
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L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito,
senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
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L'attività prestata dal volontario è a titolo gratuito, non può essere retribuita in alcun modo neppure dal beneficiario e la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni
altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o
tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
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Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea.
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La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria
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L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non
associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
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L’Associazione deve inoltre assicurare tutti i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
Art 10 – Organi sociali
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Gli organi dell’associazione sono:
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l’Assemblea dei soci;
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il Consiglio Direttivo;
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il Presidente e, se nominato, il vice-Presidente;
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l’organo di controllo, se ritenuto opportuno o nei casi previsti dalla legge.
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Gli organi sociali hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
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Fatta eccezione per l’organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.
Art 11 – Assemblea
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L’Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la
partecipazione, il pluralismo e l’uguaglianza dei soci.
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L’Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’associazione.
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Ogni associato ha diritto ad esprimere un voto, purché sia in regola con il pagamento della quota associativa. Sono ammessi al voto gli associati iscritti da almeno due mesi nel libro degli associati.
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Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, conferendo ad esso delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati.
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L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal vice-presidente o da persona nominata dall'Assemblea.
Art 12 – Competenze dell’Assemblea
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Le assemblee possono essere ordinarie e straordinarie.
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L’Assemblea ordinaria ha il compito di:
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eleggere, scegliendoli tra i propri associati, e revocare i componenti del Consiglio direttivo;
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eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell’organo di
controllo e/o di revisione legale dei conti, se presenti;
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approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione, predisposti dal Consiglio direttivo;
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approvare l’eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio direttivo, al superamento della soglia prevista dall'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017 o qualora sia ritenuto opportuno predisporlo;
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deliberare in merito alle responsabilità dei componenti del Consiglio direttivo ed a conseguenti azioni nei loro confronti in caso di danni di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto, ad eventuali regolamento o alla legge;
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deliberare, se richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione o di esclusione dalla stessa, garantendo al richiedente la più ampia garanzia di contraddittorio;
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h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio direttivo;
j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo
statuto alla sua competenza.
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L’Assemblea straordinaria ha il compito di:
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deliberare sulle modificazioni dello statuto e le operazioni straordinarie di trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione;
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deliberare lo scioglimento e la destinazione del patrimonio.
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Art 13 – Convocazione e funzionamento dell’Assemblea
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L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione in via ordinaria, almeno una volta all’anno, e comunque ogni qual volta si renda necessaria per le esigenze dell’associazione.
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L’Assemblea è convocata, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera, posta elettronica o altro mezzo purché idoneo ad attestarne il ricevimento.
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L’Assemblea si riunisce, altresì, ove il Presidente lo ritenga opportuno oppure su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati o da almeno la maggioranza dei componenti il Consiglio direttivo. In tali casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla
convocazione nei termini indicati, l’organo di controllo, se nominato, procede
in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell’Assemblea.
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L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
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L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio.
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L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. Se nel corso della riunione dovesse interrompersi il collegamento non potendosi ripristinare, la stessa verrà dichiarata sospeso dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
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L’Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
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L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto, alle operazioni di trasformazione, fusione o scissione ed allo scioglimento e liquidazione dell’Associazione.
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Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l’Assemblea straordinaria, in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno un quinto più uno degli associati e delibera con il voto favorevole dei 3/4 dei presenti.
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In caso di scioglimento, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati iscritti nell’apposito libro.
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L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal vice-Presidente, se nominato, o da persona designata dall’Assemblea stessa. All’apertura di ogni seduta il Presidente nomina un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
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Le votazioni avvengono per alzata di mano. Per le elezioni delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto e dovrà insediarsi un’apposita commissione elettorale per le operazioni di voto e la proclamazione degli eletti. Le deliberazioni possono, altresì, avvenire a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/5 dei presenti e le deliberazioni riguardino persone fisiche.
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Di ogni riunione viene redatto un verbale, trascritto in apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, conservato presso la sede dell’Associazione per la libera visione da parte degli associati. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti gli associati.
Art 14 – Consiglio direttivo
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Il Consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’Associazione.
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Il Consiglio opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
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Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 16 (sedici) consiglieri eletti tra gli associati. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e/o indicate dagli enti associati.
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Non può essere nominato Consigliere e se nominato decade chi si trovi nelle condizioni di cui l'articolo 2382 del codice civile.
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Gli amministratori appena eletti pongono in essere gli adempimenti previsti
dall’art. 26, co. 6 del D. Lgs. 117/2017.
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Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
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Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
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Partecipano ai lavori del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, due
rappresentanti dell’Università Politecnica delle Marche da questa designati.
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Il Consiglio dura in carica 3 (tre) esercizi, sino all’approvazione del rendiconto/bilancio inerente al terzo esercizio ed i suoi membri sono rieleggibili.
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Alla sostituzione del Consigliere, nel corso del mandato, si provvede designando il primo dei non eletti e, in assenza di nominativi, attraverso l’elezione del/i membri mancante/i nella prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età convoca l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, quelli cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.
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Trenta giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca
l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Art 15 – Competenze del Consiglio direttivo
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Il Consiglio direttivo ha il compito di:
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curare l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea;
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compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad
eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea;
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eleggere nel suo seno il Presidente, e, su proposta del Presidente, il vice- Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
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deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei Consiglieri, iscrivendole nel RUNTS, ai sensi del co. 7, dell’art. 26 D.Lgs. n. 117/2017;
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amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
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approvare tutti i contratti e le convenzioni inerenti le attività sociali;
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predisporre i regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
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deliberare in merito a tutti gli aspetti attinenti alla quota sociale;
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predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio
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consuntivo da depositare al RUNTS entro il 30 giugno di ciascun anno;
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gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la
relazione di missione sull’attività svolta;
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proporre l’ammontare della quota sociale annuale;
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determinare il programma delle attività, autorizzandone le spese;
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accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati;
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deliberare in merito all’esclusione dell’associato;
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assumere il personale necessario per il perseguimento delle finalità associative e delle attività ad esse legate, comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
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delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
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deliberare la qualità di associato onorario;
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assumere ogni altra decisione o competenza che non sia prevista nello statuto né riservata, dallo statuto o dalla legge, all’Assemblea o ad altro organo sociale.
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Art 16 – Convocazione e funzionamento del Consiglio direttivo
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Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l’anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
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Esso è convocato, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, mediante comunicazione inviata tramite lettera, posta elettronica o con altro mezzo atto a dare riscontro di avvenuto consegna. In caso di urgenza la convocazione deve avvenire almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.
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In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini previsti saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i Consiglieri.
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Il Consiglio è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice-
Presidente e, in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
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Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
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Il Consiglio può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le modalità
previste dal co. 6 dell’art. 13, in quanto compatibili.
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I Consiglieri possono essere dichiarati decaduti, con apposita deliberazione motivata, assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive.
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Alle riunioni possono essere invitati a partecipare soggetti esterni senza diritto di voto.
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Di ogni riunione del Consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all’uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.
Art 17 – Cause di decadenza e sostituzione dei componenti il Consiglio Direttivo
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La carica di Consigliere si perde per:
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dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
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revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione;
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sopraggiunte cause di cui all’art.14 co. 4 del presente Statuto;
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perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art. 8 del presente Statuto.
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Art 18 – Il Presidente e vice-Presidente
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Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i componenti del Consiglio, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.
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Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon
andamento dell’Associazione, ed in particolare:
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ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
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dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
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può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
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ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
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convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del consiglio direttivo;
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sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;
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in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
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In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice-Presidente.
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Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice-Presidente
fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.
Art 19 – Organo di controllo
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L’Assemblea nomina l’Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 30. co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017 o, in assenza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
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I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del cod. civ., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del cod. civ. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
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Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all’Organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro, salvo il caso in cui l’Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’ apposito registro.
Art 20 – Libri sociali
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L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
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il libro degli associati;
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il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell’Assemblea;
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il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
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il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell’organo di controllo;
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il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell’ambito dell’associazione
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I libri di cui alle lettere a), b), c) ed e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) o di eventuali altri organi istituiti sono tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono.
Art 21 – Risorse economiche
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L’associazione dispone di un fondo comune costituito da beni mobili e immobili che possono pervenire all’Associazione a qualsiasi titolo. Il fondo è amministrato osservando criteri prudenziali di rischi, in modo da conservarne il valore ed ottenere una redditività adeguata.
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Le entrate dell’Associazione sono rappresentate:
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quote sociali
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contributi pubblici;
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contributi privati;
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donazioni e lasciti testamentari;
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rendite patrimoniali;
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fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
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eventuali entrate derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale e delle attività diverse ex artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 117/2017;
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altre entrate espressamente previste dalla legge.
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Art 22 – Scritture contabili
1. Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell’Associazione nel pieno
rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.
Art 23 – Esercizio sociale
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L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre
successivo.
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Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio
direttivo e devono essere approvati dall’Assemblea entro il mese giugno.
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Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del D.M. di cui all’art.
13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.
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La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
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Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l’approvazione da parte dell’Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con apposito Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
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Al bilancio preventivo, qualora predisposto, deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell’attività dell’associazione per l’anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l’oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
Art. 24 – Divieto di distribuzione degli utili e destinazione del patrimonio
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Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
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E', pertanto, vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art. 25 – Devoluzione del patrimonio
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In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del RUNTS di cui all’art 45, comma 1, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore, individuato dall’Assemblea, che nomina anche un liquidatore.
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Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.
Art. 26 – Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il D.Lgs. n. 117/2017 e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.